L’Associazione di Promozione Sociale Artetica, iscritta
al Registro Regionale con Determina n°D0253 del 29.01.07 è stata
recentemente fondata da un gruppo di giovani artiste ed artisti per la produzione, la promozione,
la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione
di iniziative socio educative e culturali.
L'Associazione è apartitica
e non ha fine di lucro neanche indiretto.
Artetica avvicina le persone di diverse provenienze sociali e culturali alla all'arte viva, realizza esposizioni di artisti esclusi dal mercato dell'arte, crea spazi di dialogo ed offre informazioni e prima informazione ai giovani artisti, organizza percorsi creativi di formazione artistica per adulti e bambini, porta la sua esperienza in nuovi territori offre gratuitamente il suo spazio a progetti culturali di valore, mettendo a frutto collaborazioni con enti no-profit e artisti internazionali.
L'Associazione si sostiene tramite il lavoro volontario, l'autofinanziamento, le attività di formazione, le donazioni dei sostenitori ed il 5 per mille.
Vedi i nostri obiettivi e conosci
il nostro modo di agire visitando il nostro sito o venendoci a trovare.
Secondo la legge "Più dai Meno versi" (Legge n. 80 del 14 maggio 2005, che ha convertito il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35. Articolo 14 e la circolare n. 39/E dellAgenzia delle entrate del 19 agosto 2005 che ha fornito ulteriori indicazioni e precisazioni operative) tutte le donazioni a favore dell’Associazione sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti qui sotto indicati, purché siano effettuate attraverso bonifici bancari con causale "donazione liberale" intestati come segue:
Rif.: art.
14, decreto legge n. 35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche sono
deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre
70.000 EUR/anno.
In alternativa rif.: art.
15, comma 1, lettera i-bis d.P.R. 917/86
Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 EUR
(4 milioni di lire) consentono una detrazione d’imposta pari al 19 per
cento della donazione effettuata.
Rif.: art.
14, decreto legge n. 35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta
sulle società sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e
comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
In alternativa rif.: art.
100, comma 2, lettera a d.P.R. 917/86
Sono deducibili le erogazioni liberali per un ammontare complessivamente non
superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato.

informazioni
Nel maggio del 2005 è stata approvata una norma che contiene disposizioni molto rilevanti per le associazioni che, come la nostra, operano nel sociale. La Legge è la n. 80 del 14 maggio 2005 che ha convertito il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35. L’articolo in questione è il 14. La norma incentiva notevolmente le donazioni, in natura e in denaro, da parte di persone fisiche e da parte di aziende. La circolare n. 39/E dell’Agenzia delle entrate (19 agosto 2005) ha fornito ulteriori indicazioni e precisazioni operative.
Dal 2005 è possibile, per imprese e per persone fisiche, per gli enti commerciali e non commerciali, dedurre le donazioni agli enti no profit fino al 10% dello stesso, e fino ad un valore massimo di 70.000.00 euro. Le donazioni possono essere effettuate tra l’altro a favore delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei relativi registri (articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000 n. 383). In pratica se il reddito del donatore è di 60.000 Euro l'anno, con deduzioni per 9.000 Euro e se donate alla nostra Associazione 1.000 Euro pagherete le tasse su un reddito di 50.000 Euro. Questo diviene particolarmente vantaggioso per i soggetti che si trovino tra due scaglioni contributivi.
Le erogazioni in denaro a favore delle associazioni no-profit devono essere effettuate esclusivamente tramite sistemi di pagamento rintracciabili, quali il bonifico bancario.
Per le donazioni in natura c’è il vincolo dell’identificazione del valore normale del bene desunto in modo oggettivo da listini, tariffari, oppure stima peritale. Chi dona beni in natura per la deduzione o detrazione fiscale deve sempre acquisire documentazione che comprovi il valore reale di ciò che dona ed ottiene la ricevuta che contiene la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.